
Tutte le novità in materia di circolazione stradale
Concorso del pedone nella causazione del sinistro
CASS. 6514.2021 concorso pedone
L'art. 2054, comma 1, cod. civ. pone a carico del conducente del veicolo una presunzione, suscettibile di prova contraria, di colpa.
Nel caso di specie la Suprema Corte conferma la decisione del giudice di secondo grado, concludendo che il pedone investito diede parzialmente causa all'investimento, in quanto: «...in violazione della regole di comportamento secondo il codice della strada, senza accertarsi di poter completare il percorso in condizioni di sicurezza, attraversava inopinatamente fuori dalle strisce, non controllando all'istante la luce semaforica e concorrendo, con la sua condotta alla produzione del sinistro, con l'effetto di attenuare la responsabilità del primo».
Il verbale di contestazione per mancata copertura R.C.A. è valido anche quando il veicolo è un "rottame"?
​
​
​
Lesioni a minore a bordo senza seggiolino a seguito di tamponamento.
La compagnia assicurativa non risarcisce.
​
La Corte di Cassazione con ordinanza 14 dicembre 2017 - 13 febbraio 2018, n. 3418 ha disposto il diniego del risarcimento danni al proprietario di un veicolo tamponato da un'autovettura priva di copertura assicurativa.
Il danneggiato aveva avanzato l'azione di risarcimento al Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
Già in sede di appello, i Giudici obiettavano anzitutto che il danneggiato non avesse provato l'assenza di copertura assicurativa del veicolo investitore, aggiunto poi che le lesioni riportate dal minore a bordo fossero da addebitare al mancato uso dell’apposito seggiolino, in violazione dell'art. 172 Codice della Strada, quindi era da escludersi ogni forma di responsabilità in capo al conducente del veicolo investitore.
​
Copertura assicurativa anche se l'auto è tenuta ferma in cortile
​
I presupposti per l'assicurazione obbligatoria dei veicoli, infatti, sono l'idoneità alla circolazione e, dunque, l'immatricolazione.
In presenza di tali condizioni, la circostanza che l'auto si trovi parcheggiata in un terreno privato non basta ad esonerarla dall'obbligo di copertura assicurativa.
​
​
Multa per chi fuma in auto: limiti e condizioni
Le sanzioni amministrative per i trasgressori vanno dai 25 ai 250 euro, che vengono raddoppiati se la violazione è commessa in presenza di una donna in stato di gravidanza, di lattanti o di bambini fino a dodici anni.
​
​
Il sorpasso di velocipedi e motocicli deve avvenire ove sia possibile lasciare una distanza laterale di sicurezza
​Il conducente di un qualsiasi veicolo, nel sorpassare velocipedi e motocicli, aventi di per sé un equilibrio particolarmente instabile, deve lasciare una distanza laterale di sicurezza, che tenga conto delle oscillazioni e deviazioni che le accidentalità della strada o altre cause possano rendere più o meno ampie nel veicolo sorpassato. Tale obbligo di cautela risulta particolarmente intenso nei casi in cui il velocipide o il motociclo che precede nella marcia manifesti anomalie nella guida, da cui possa ragionevolmente prevedersi che la manovra di sorpasso comporti ragione di intralcio della circolazione e motivo di pericolo per gli utenti della strada, così che in tali evenienze il conducente é tenuto a rinunciare al sorpasso, attendendo che le condizioni di marcia e quelle ambientali consentano di procedere alla manovra senza mettere in pericolo la incolumità di alcuno.
​
Cass. Civ., sez. III, sentenza 30 novembre 2018, n. 31009
​
​
​
​
Buche stradali. Come ottenere il risarcimento?
​
​
​
Infortunio in bici in itinere: quando il lavoratore deve essere rimborsato.
​
Con l'ordinanza n. 21516/2018, la Suprema Corte ha specificato che, in tali ipotesi, si configura in capo al lavoratore un diritto a richiedere all'INAIL un indennizzo per i danni riportati.
Tuttavia, nel caso in esame, i Giudici hanno precisato che tale diritto si configuri qualora l'utilizzo del velocipede risulti "necessitato" per mancanza di mezzi pubblici e problemi di deambulazione.
​
​
​
​
​
​
​
Micropermanenti: non è indispensabile l’accertamento clinico strumentale
​
In materia di risarcimento del danno da c.d. micropermanente, l'art. 139, comma 2, del D. Lgs. 209/2005, va interpretato nel senso che l'accertamento della sussistenza della lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica deve avvenire con rigorosi ed oggettivi criteri medico-legali; tuttavia l'accertamento clinico strumentale obiettivo non potrà in ogni caso ritenersi l'unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l'esame clinico strumentale.
Pertanto, ferma restando la necessità di un rigoroso accertamento medico-legale da compiersi in base a criteri oggettivi, la sussistenza dell'invalidità permanente non può essere esclusa per il solo fatto che non sia documentata da un referto strumentale per immagini.
​